Statuto e Regolamento

UNITRE è palestra di Cultura e Accademia di Umanità, finalizzata in particolare ad offrire momenti formativi ed aggreganti ad una fascia di popolazione che ha raggiunto la piena maturità e che ha smesso, se mai l’ha avuto, il quotidiano impegno professionale. La sezione di Lodi è affiliata all’UNITRE Nazionale con sede a Torino.

UNITRE è un’associazione indipendente, apartitica e aconfessionale, aperta a tutti a partire dalla maggiore età.

Nuovo Statuto e Regolamento approvato dalla Assemblea del  21/10/2020

Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata
  1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore – la Sede locale dell’UNITRE di LODI, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
  2. L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – siglabile UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS – SEDE DI LODI “, con sede in Via Paolo Gorini, 21
  3. Stessa denominazione è riconosciuta alle Sedi esterne, della Sede Locale di Lodi, aperte e operanti sul territorio lodigiano.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, fondata il 12 gennaio 1989, avendo ottenuto in data 7 aprile 2009 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività
  1. Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
    • Educare;
    • Formare;
    • Informare;
    • Fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
    • Promuovere la ricerca;
    • Aprirsi al sociale e al territorio;
    • Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;
    • Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
    • Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
  2. L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
    • Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
    • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
    • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D. Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni
  1. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.

  3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

  4. L’ammissione viene annotata nei libri degli associati. L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

  5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

  6. Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale. 

Art. 5 – Associati - diritti e doveri
      1. Sono Associati:
        • Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede, secondo i dati depositati in archivio;
        • Gli Associati onorari scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
        • Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
        • Gli Associati Ordinari, tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione, incluse le Sedi Esterne, per condividerne le attività
      2. Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale.
        • Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
        • Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi 6 (sei) mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
        • Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o morosità del pagamento della quota sociale per un anno.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

  1. L’Assemblea degli Associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. L’Organo di Controllo (Revisori dei Conti)
Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

1) Il volontario svolge la propria attività nei confronti dell’Associazione e verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D. Lgs 117/17.

Al volontario incaricato, che sopporta spese personali per l’adempimento dell’incarico, è ammesso un ‘Rimborso Forfettario’ dietro la presentazione di un’Autocertificazione.

Il volontario, incaricato ad eseguire prestazioni occasionali, al momento dell’incarico ‘deve essere assicurato’.

2) I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 117/17.

3) I volontari possono anche essere associati.

Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea

1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati i componenti del Consiglio Direttivo

3) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.

4) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.

5) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

6) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.

7) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.

È ammessa 1 (una) delega, ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D. Lgs 117/17.

Delibera a maggioranza relativa dei votanti

8) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

  • accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo come da comma nr. 2 dell’articolo 8.
  • nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
  • approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
  • approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
  • delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo, su specifica richiesta dell’interessato.
  • delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

9) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono ammesse fino a sei deleghe.

10) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

  • modifiche statutarie
  • scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 21.
Art. 9 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • Il Presidente;
  • Il/i Vice Presidente/i
  • Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere;
  • I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2) Al Consiglio Direttivo compete:

  • Eleggere nella prima riunione il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
  • Proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
  • Approvare il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  • Deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, come da regolamento;
  • Approvare, in linea di massima, il programma dei corsi e dei laboratori;
  • Elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea Straordinaria, e approvare i Regolamenti previsti;
  • Adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
  • Disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati di provvedimenti disciplinari.
  • Nomina la Commissione elettorale per l’Assemblea ordinaria e Straordinaria.

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
  2. proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Docenti e di quanti intendano dare la loro disponibilità.

2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.

2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 20.

3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.

2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.

3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.

4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

  1. L’organo di controllo viene eletto dal Consiglio Direttivo, al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.
  2. I componenti l’Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.
Art. 16 – Rendiconto gestionale

1) L’anno finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo.

2) È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 – Patrimonio

1) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote sociali;
  • da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
  • dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D. Lgs 117/17.
  • da rimborsi per convenzioni
  • dai beni mobili ed immobili acquisiti;
  • da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.

2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Prestazioni Professionali per i Corsi Esterni

I corsi esterni sono gestiti dal Direttore dei Corsi, in accordo col Consiglio Direttivo, che stipulerà convenzioni, in relazione ai Corsi sostenuti.

Art. – 20 - Libri Sociali

1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

  • libro degli Associati;
  • registro dei Volontari;
  • libro verbali Assemblea degli Associati;
  • libri verbali Consiglio Direttivo;
  • relazioni Organo di Controllo, a cura dell’organo stesso.

2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.

3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. – 21 - Scioglimento della Sede Locale

1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei presenti.

2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.

3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. – 22 - Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale. 

Regolamento della sede locale – Lodi

Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di Lodi, con Sede Legale in Via Gorini, 21 Lodi, ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede
  1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
  2. L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
  3. L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
Art. 2 – Adesioni
  1. Possono aderire all’associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale sia di quello locale e facciano espressa domanda di adesione. (Articolo 4 dello Statuto)
  2. Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
  3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
  4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
  5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale decadono dallo status di Associato e perdono la continuità ma mantengono l’anzianità.
Art. 3 – Associati
  1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
    • Associati fondatori: sono i firmatori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
    • Associati onorari: vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, che, successivamente informerà l’Assemblea.
    • Associati docenti: che presentano la loro attività in modo gratuito e continuativo.
    • Associati ordinari: tutti colori che avendo raggiunto la maggior età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività.
  2. Tutti gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa lcoale, può proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quaota locale per alcune categorie o condizioni di associati.
  3. Tutti gli associati ordinari, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 
  4. Tutti gli associati ordinari, hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Art. 4 – Assemblee degli Associati
  1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto. Per partecipare all’Assemblea è obbligatoria la registrazione.
  2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può disporre di 1 (una) delega se si tratta di Assemblea Ordinaria e di 3 (tre) deleghe nella Assemblea Straordinaria. La / le deleghe devono essere presentate, in segreteria, per la registrazione, prima dell’inizio dell’Assemblea.
  3. Le votazioni sono normalmente palesi, tenendo conto delle eventuali deleghe. Sono segrete quando riguardano persone e, per l’elezione degli Organi sociali.
  4. Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.
Art. 5 – Commissione elettorale
  1. Contestualmente alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede – o in caso di Assemblea straordinaria – viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione del Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
    • Organizzare le operazioni di voto. Sulla scheda elettorale potranno essere espresse fino a 5 (cinque) preferenze.
    • Controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo, verificare la validità della deleghe, predispone, inoltre, le schede elettorali.
    • Raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni. 
    • Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento. 
    • Verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti. 
    • Depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti. 
  2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati. 
Art. 6 – Organi
  1. Sono Organi della Sede locale:
    • L’Assemblea degli Associati
    • Il Consiglio Direttivo (Componenti in numero dispari)
    • La Giunta Esecutiva (Nominata dal consiglio Direttivo)
    • L’Organo di controllo
    Art. 7 – Assemblea Associati

    Vedi articolo nr. 8 (otto) dello Statuto.

    Art. 8 – Consiglio direttivo
    1. Il consiglio direttivo è composto da 15 membri. Al suo interno vengono eletti:
      • Il presidente
      • Il vice presidente
      • Il direttore
      • Il Vice Direttore
      • Il segretario
      • Il tesoriere
      • Tre rappresentati “dell’Accademia dell’Umanità”
    2. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
    3. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
    4. Il Direttore dei Corsi, oltre che di un Vice Direttore, può avvalersi della collaborazione di una Commissione Didattica, formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento, anche se non associati.
    5. Al Consiglio Direttivo, possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Sono altresi invitati i rappresentanti delle Sezioni esterne.
    6. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del presidente, i 3 (tre) componenti dell’Accademia di Umanità.
    Art. 9 – Giunta esecutiva
    1. Il Consiglio direttivo, nomina la Giunta Esecutiva composta da:
      • Presidente,
      • Vice Presidente,
      • Direttore dei Corsi o Vice Direttore dei corsi se previsto,
      • Tesoriere,
      • Segretario
      • Un consigliere.
    2. La Giunta, coordinata dal Presidente, ha il compito di risolvere le problematiche urgenti di carattere organizzativo, culturale e finanziario, fino a un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni delibera.
    3. La Giunta dovrà informare il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione utile.
    Art. 10 – Organo di controllo
    1. L’Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e un supplente.Viene nominato dal Consiglio direttivo, al di fuori dei propri componenti.
    2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
    3. I componenti l’Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, possono intervenire ma, non hanno diritto di voto.
    Art. 12 – Partecipazione a: Spettacoli, Uscite Culturali, Didattiche e Ricreative
    1. All’atto dell’iscrizione all’iniziativa dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione, come da locandina esposta in bacheca, sede UNITRE.
    2. Non verranno accettate prenotazioni senza versamento della quota di partecipazione.
    3. Le uscite proposte, verranno confermate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, stabilito di volta in volta.
    4. In caso di rinuncia di un partecipante non è previsto il rimborso della quota versata. Sarà tuttavia possibile, a cura del rinunciatario, trovare un sostituto, nel caso non risultino iscritti con riserva. Se chi rinuncia è rimpiazzato, la quota va restituita.
    5. Nel caso di uscite, organizzate da un’Agenzia Viaggi, in cui l’UNITRE fa solo da tramite, valgono i regolamenti previsti dall’Agenzia stessa.
    6. L’eventuale rimborso, totale o parziale, della quota versata, sarà valutato dalla Presidenza solo per casi eccezionali, sempre che non venga compromessa l’attuazione dell’uscita.
    7. Viene data priorità d’iscrizione agli associati UNITRE.
    8. Le iscrizioni dei non iscritti UNITRE, vengono accettate con riserva, in funzione dei posti disponibili.
    9. I non associati dovranno versare un contributo, aggiuntivo, di € 5,00, per la copertura assicurativa.     
    Art. 13 – Gruppi di lavoro

    Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati e Volontari, coordinati da un Consigliere, che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento e progetti specifici).

    Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’attività Culturale e Umana in generale, della Sede Locale.

    Art. 14 – Norme didattiche e Culturali
    1. I corsi ed i laboratori, vengono tenuti per favorire una libera circolazione della cultura
    2. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
    3. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.
    4. Ogni Associato è libero di proporre progetti culturali, presentando in segreteria, la documentazione riportante: l’argomento, la durata, l’operatività e l’impegno finanziario di massima.

    Il Consiglio direttivo, alla prima occasione utile, ne valuterà il merito.

    Art. 15 – Docenti

    La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

    Art. 16 – Assistenti e Collaboratori

    Qualunque Associato può collaborare ad un corso.

    La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.

    Art. 17 – Autonomia delle Sedi locali
    1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede.
    2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.
    Art. 18 - Sezioni esterne
    1. Le Sezioni Esterne operano in accordo con la Sede Locale, come previsto dall’Articolo 19 dello Statuto.
    2.  L’iscrizione alle Sezioni Esterne, comporta l’associazione alla Sede locale e Nazionale
    3.  Le Sezioni esterne devono essere autonome dal punto di vista logistico-gestionale (quale reperimento della sede, gestione dei mezzi audiovisivi necessari per le lezioni, ecc.) e, devono individuare un delegato che intrattenga i rapporti con la Sede Locale,
    4.  Ogni delegato delle Sezioni esterne, è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.
    5.  Gli associati delle Sezioni Esterne partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo della Sede Locale. 

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    Viale Pavia, 28 - Lodi - C/o Circolo/Museo Archinti

    Tel. 339 4614049

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    Unitre Lodi - Codice fiscale 92552970151

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